12 Marzo 2021
VIA AL PIANO GESTIONE RISCHI 2021 CON UNA SEMPLIFICAZIONE SUL CALCOLO DELLA RESA STORICA

Scatta un’importante semplificazione, fortemente voluta dalla Coldiretti, per il Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2021. Sulla Gazzetta ufficiale dell’8 marzo è stato pubblicato il decreto Mipaaf sul nuovo Piano con le istruzioni sulle modalità di accesso al contributo pubblico sui premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

Il Piano gestione dei rischi 2021 prevede, come dicevamo, una importante semplificazione, da tempo annunciata e ora attuata, dopo il passaggio con la Commissione Ue per la compatibilità comunitaria, relativa al calcolo della resa storica rilevante ai fini del contributo previsto dal Psrn (Piano di sviluppo rurale nazionale).

L’agricoltore potrà non dichiarare e documentare più analiticamente le sue rese storiche se accetterà il Valore Standard (Standard Value) decretato dal Ministero. Questo valore rappresenta il valore unitario (ad ettaro) per “aggregato / prodotto” che, moltiplicato per la superficie grafica diverrà il valore ammissibile a contributo.
Qualora l’agricoltore dimostri di avere in base ai suoi dati specifici, un valore per ettaro (resa e prezzo) superiore, potrà dimostrarlo e in questo caso sarà questo il valore di riferimento per il contributo.
Il metodo prevede che venga determinato un valore standard dei ricavi ottenibili ad ettaro, definito appunto “Standard value”, relativamente a ciascuna specie coltivata, in funzione dei prezzi di mercato, della presenza sul territorio delle diverse cultivar e delle rese ordinarie medie tipiche della zona.

La determinazione dello Standard Value tiene altresì conto di indicazioni territoriali, ampie anche se non nazionali, che distinguono e caratterizzano un prodotto. Per quanto riguarda l’uva da vino, il calcolo dello SV tiene anche conto delle diverse indicazioni di origine e marchi che contraddistinguono i prodotti con le conseguenti, diverse redditività economiche.

L’utilizzo dello Standard Value è contributivo, in quanto la finalità è quella di facilitare i controlli per l’erogazione dei contributi, limitati alla verifica che i valori assicurati, presenti in ogni certificato assicurativo di un determinato prodotto, non superino il valore dello Standard Value applicato alle superfici. Qualora la verifica si concluda con esito positivo, il contributo sarà il massimo concedibile sul premio, calcolato in funzione del valore della produzione, determinato con lo Standard Value, moltiplicato per l’effettiva superficie grafica.
Quest’impostazione comporta che dal 2021 il Ministero non adotterà il Decreto prezzi che stabiliva i prezzi massimi assicurabili per ogni coltura/varietà; il nuovo Decreto riporterà gli Standard Value per cluster di prodotto.
L’impostazione è sicuramente più efficace rispetto al sistema attuale per le verifiche finalizzate al riconoscimento del contributo pubblico oltre a consentire all’agricoltore di conoscere immediatamente il limite massimo di valore delle produzioni che sarà ammesso a contributo. Il Pai 2021, rilasciato dal Caa Coldiretti, sarà sempre necessario ai fini dell’attestazione delle superfici coltivate per prodotto/comune.

Per quanto riguarda le modalità il decreto precisa che le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali, possono avere diverse combinazioni. Con le stesse polizze per le avversità atmosferiche si possono assicurare anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie.

Per lo stesso prodotto e la stessa area di produzione si può sottoscrivere una polizza assicurativa e aderire a un fondo per una copertura mutualistica, ma devono essere coperti rischi diversi. Le polizze scattano per la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo.

Per le quelle sperimentali index based le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; per le sperimentali ricavo il 20%. Per quanto riguarda allevamenti e produzioni zootecniche i costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre se non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo.

La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale. Il valore della produzione media annua che deve essere dichiarato nel Pai, costituisce il valore massimo assicurabile.
Il provvedimento indica le date in cui devono essere sottoscritti polizze e certificati che sono per il 2021: entro il 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile e per le colture permanenti; entro il 30 giugno per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura; entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate; entro il 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti.

I termini possono essere differiti nel caso di andamento climatico anomalo o per cause impreviste. Sono ammissibili al sostegno pubblico, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.

Per le coperture mutualistiche la sottoscrizione deve avvenire per il 2021 entro il 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile e per le colture permanenti; entro il 30 giugno per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate; entro il 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti. Anche per le polizze mutualistiche i termini possono essere differiti per andamento climatico anomalo o cause impreviste.

La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale è riferita all'anno solare e deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo del settore di riferimento determinato su base unitaria. La copertura mutualistica può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio. La sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito deve avvenire entro il 30 giugno.

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